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D. 18/09/2002

2.2 Comunicazioni e separazioni.

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, le strutture sanitarie

a) non devono comunicare con attivitā ad esse non pertinenti

b) possono comunicare con attivitā ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e del Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, con le limitazioni di cui al successivo punto 3.3

c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attivitā soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 83, 84, 85, 90, 91 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 92 e 95 del Decreto ministeriale 16 febbraio 1982

d) devono essere separate dalle attivitā indicate alle lettere a), b) e

c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI 90.

2.3 Accesso all'area.

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi all'area dove sorgono gli edifici devono possedere i seguenti requisiti minimi: larghezza: 3,50 m; altezza libera: 4 m; raggio di svolta: 13 m; pendenza: non superiore al 10%; resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

2.4 Accostamento mezzi di soccorso.

1. Deve essere assicurata la possibilitā di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del fuoco in modo da poter raggiungere almeno una finestra o balcone di ciascun piano.

3. Caratteristiche costruttive.

3.1 Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione.

1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto sotto riportato: piani interrati: R/REI 120; edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 90; edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 120.

2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate.

3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonchč delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformitā al Decreto ministeriale 4 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998) e successive integrazioni.

3.2 Reazione al fuoco dei materiali.

1. I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi in genere, č consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili)

b) in tutti gli altri ambienti č consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di

c) i materiali di rivestimento combustibli, nonchč i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), č consentita l'installazione di controsoffitti nonchč di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purchč abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1

e) i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM

f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposte alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad

1. Nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1

g) le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

2. I materiali di cui al comma 1 devono essere omologati ai sensi del Decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'art. 10 del citato Decreto ministeriale 26 giugno 1984, č consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

3. Č consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purchč opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalitā e le indicazioni contenute nel Decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992).

4. I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere non combustibili.

3.3 Compartimentazione.

1. Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate.

2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a

1.500 mq.

3. Le aree di tipo D devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a

1.000 mq.

4. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attivitā omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste attivitā soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del Decreto ministeriale 16 febbraio 1982, queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti.

5. I compartimenti delle aree di tipo D (limitatamente alle unitā speciali quali terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, sale operatorie, ecc.) ed E (limitatamente a scuole e convitti, spazi per riunioni, mensa aziendale), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti.

6. I compartimenti delle aree di tipo C, D (limitatamente alle aree destinate a ricovero) ed E (limitatamente agli uffici amministrativi fino a 500 addetti e agli spazi per visitatori), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite porte aventi caratteristiche REI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 3.1.

7. Le aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo punto 5.

3.4 Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali.

1. Nessun locale deve essere ubicato oltre quota -10 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.

2. I locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, e comunque oltre il primo piano interrato, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici.

3. I piani interrati non devono essere destinati a degenza. Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiature ad alta energia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti.

5. I locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non possono essere ubicati in contiguitā ad aree di tipo D.

3.5 Scale.

1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1.

2. Le scale a servizio di edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono essere a prova di fumo; per tali aree si ritiene opportuno escludere il ricorso a scale di sicurezza esterne in quanto non compatibili con il particolare stato psico-fisico dei ricoverati.

3. I filtri a prova di fumo a servizio di aree di tipo D, devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza.

4. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.

5. Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non pių di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Ad esclusione delle scale a servizio delle aree di tipo D, sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

6. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommitā di superficie non inferiore ad 1 mq, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimitā dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

3.6 Ascensori e montacarichi.

1. Tutti gli ascensori ed i montacarichi devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1.

2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 3.6.1.

3. Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

3.6.1 Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.

1. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un montalettighe utilizzabile in caso di incendio per le operazioni di soccorso e di evacuazione da parte del personale appositamente incaricato e dai Vigili del fuoco. Tale montalettighe deve possedere i seguenti requisiti: immettere in luogo sicuro all'esterno, in corrispondenza del piano di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto; avere strutture del vano corsa e del locale macchinario di caratteristiche REI 120; immettere ai piani tramite filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120; avere accesso al locale macchinario direttamente dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo, con strutture di resistenza al fuoco non inferiori a REI 120; avere doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza; essere predisposto per il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza in caso di incendio; avere montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario protetti contro l'azione del fuoco per un tempo almeno pari a 120 minuti primi; essere dotato di sistema citofonico tra cabina, locale macchinario, pianerottoli e centro di gestione delle emergenze per l'utilizzo in caso di emergenza; avere vano corsa e locale macchinario distinti da quelli di altri elevatori.

4. Misure per l'esodo in caso di emergenza.

4.1 Affollamento.

1. Il massimo affollamento č stabilito in

a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%

b) aree di tipo C: ambulatori e simili: 0,1 persone/mq; sale di attesa: 0,4 persone/mq

 

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